Art. 2.
(Territorio e ordinamento regionale).

      1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine ed è ordinato in comuni, province, città metropolitane e regione autonoma.
      2. Con legge della Repubblica possono essere modificati i confini della regione autonoma, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
      3. La legge regionale statutaria disciplina forme differenziate di autonomia amministrativa e di coordinamento delle province.

 

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      4. La regione autonoma ha per capoluogo Trieste; la legge regionale statutaria ne disciplina particolari forme di autonomia.